Disabili, Entro il 31 marzo le domande per il contributo ai genitori disoccupati o monoreddito2 min read
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Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiore a 8.145€ che scendono a 4.800€ se autonomo, che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare in cui non sia presente l’altro genitore con uno o più figli disabili anche maggiorenni).
Occorre il possesso di un ISEE valido non superiore a 3mila euro e il genitore deve essere residente in Italia sia se cittadino italiano o straniero o extracomunitari, oltre alla residenza in Italia, è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno.
E’ necessario, infine, che nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60 per cento. Questa condizione, spiega l’INPS, è soddisfatta solo se il figlio è convivente con il genitore e possiede un reddito non superiore a 4.000€ (2.840,51€ se maggiore di 24 anni).
Per l’erogazione del beneficio il genitore deve presentare una domanda annualmente tra il 1° febbraio ed il 31 marzo corredata dall’autocertificazione dei requisiti. Siccome le istruzioni attuative sono state diffuse in ampio ritardo l’INPS conferma che se l’istanza è presentata entro il 31 marzo 2022 verrà corrisposta anche l’annualità 2021 sulla base dei requisiti autocertificati al momento della domanda. Per il 2023, invece, occorre una nuova domanda tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 2023 (con nuovo ISEE).
Il beneficio è graduato in funzione del numero di figli disabili a carico: se è uno spettano 150€ mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili. Spetta per il triennio 2021-2023, per 12 mesi l’anno. L’importo erogato è esente dal prelievo fiscale e può essere cumulato con il reddito di cittadinanza oltre che con l’assegno unico.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.